Dimissioni revisore legale: quando si possono presentare

Le motivazioni che giustificano le dimissioni revisore legale dal rapporto di controllo e verifica dei conti di una società privata sono previste dall’articolo 5 del Decreto Ministeriale numero 261 del 2012. Infatti, questo professionista può presentare la risoluzione anticipata dal proprio incarico quando:
- cambia il soggetto che controlla la società oggetto della revisione, a meno il cambio non sia avvenuto all’interno dello stesso gruppo;
- la prosecuzione dell’incarico di revisione diventa un impedimento per giudicare il bilancio consolidato da parte nel nuovo revisore legale;
- i cambiamenti nel gruppo della società assoggettata alla revisore che non consentono al revisore di acquisire gli elementi necessari alla realizzazione del suo giudizio sul bilancio sulla base dei principi di revisione;
- mette in mora la società assoggettata alla revisione per mancato pagamento dello stipendio e per il mancato suo adeguamento;
- vengono messi in atto ostacoli gravi o continuativi, senza commettere reati, da parte della società soggetta al controllo del revisore che non gli permettono di svolgere la sua attività;
- la nascita di situazioni che compromettono l’indipendenza del revisore o della società di revisione legale;
- la mancanza di mezzi e risorse che rendono il revisore non idoneo a svolgere il suo incarico;
- il raggiungimento dei requisiti per andare in pensione.
Ci sono altre cause che possono portare alle dimissioni del revisore, ovvero quando sono presentate, motivate e tali da giustificare la mancata prosecuzione del contratto di collaborazione e risultano in contrasto con i principi e gli obiettivi dell’attività di revisione legale, mentre sono nulli gli accordi tra professionista e società controllata che riducono o limitano le cause di risoluzione anticipata del rapporto professionale.
Come si presentano le dimissioni revisore legale

Quando il revisore legale deve presentare le sue dimissioni non basta formalizzarle alla società che sta controllando e per quest’ultima non è sufficiente accettarle e nominarne uno nuovo. Infatti, entrambi i soggetti devono presentarle tramite una comunicazione al MEF, il Ministero Economia e Finanza, secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalla Legge.
Infatti, le dimissioni revisore legale devono essere presentate per via telematica sul portale della revisione legale del MEF o sul sito della Ragioneria generale dello Stato, rispettivamente mediante applicazione e PEC. Invece, la società assoggettata a revisione deve una comunicazione entro quindici giorni dalla dalla deliberazione dell’Assemblea che ha deliberato la risoluzione anticipata del contratto di collaborazione, assieme a quella di conferimento del nuovo incarico di revisione.
Entrambe le parti devono rispettare i tempi di quindici giorni dalla presentazione delle dimissioni per le loro comunicazioni, allegando anche la copia della di revoca o risoluzione consensuale del contratto, in caso di omissioni da parte della società oggetto della revisione ci pensa il suo organo di controllo ad adempiere alle sue omissioni, che emette anche un parere sulla decisione presa dal professionista a cui segue una relazione dell’organo di amministrazione.
Infine, le tempistiche relative alle dimissioni del revisore legale servono alla società privata per trovare un nuovo professionista a cui affidare il controllo economico e finanziario dei bilanci ed al revisore che svolgerà il suo incarico fino alla nuova nomina, a meno di recesso per giusta causa. I revisori o le società di revisione dimessesi devono aspettare almeno un anno dalla loro decisione per poter accettare un nuovo incarico presso la stessa società.
Dimissioni revisore legale: l’iscrizione al Registro inattivi

I Revisori legali dimessisi possono iscriversi al Registro inattivi, un’apposita sezione del registro di questa categoria professionale, bisogna comunque pagare il contributo annuale ma non si è soggetti all’obbligo di formazione continua, al controllo della qualità, al pagamento del contributo per la copertura dei costi relativi alla formazione ed al pagamento del contributi per la copertura dei costi per il controllo della qualità all’interno del quale possono esserci:
- i revisori che si iscrivono per la prima volta al registro professionale, una volta assunti devono effettuare l’apposita comunicazione al MEF e passare al registro attivi;
- i revisori legali che non hanno ricoperto incarichi di revisione per tre anni di fila, l’iscrizione avviene d’ufficio;
- i revisori che non hanno collaborato ad attività di revisione legale per tre anni continuativi, anche in questo caso con iscrizione d’ufficio;
- i professionisti che richiedono l’iscrizione al MEF anche prima dei tre anni, dopo il parere della Commissione centrale per i revisori contabili.
La richiesta di iscrizione al Registro inattivi è soggetta alla valutazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze che comunicherà il suo esito, positivo o negativo, entro novanta giorni dalla domanda. I professionisti iscritti d’ufficio ricevono una comunicazione e, se sono attivi, devono presentare la documentazione utile per dimostrare il contrario ed evitarla. Gli iscritti devono partecipare obbligatoriamente ad un corso di formazione ed aggiornamento pari a sessanta ore minime per ottenere o mantenere le conoscenze che servono per svolgere un incarico da revisore, a meno che non partecipino ad altri programmi di aggiornamento professionale oppure riescano ad ottenere un incarico entro la fine del primo anno dall’iscrizione a tale registro. Compila il form o chiamaci per ricevere l’assistenza dei nostri esperti in merito a tempi, obblighi e comunicazioni da eseguire per rendere effettive le dimissioni revisore legale e nominare un nuovo professioni che si occupi dell’incarico di revisione.
