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Il revisore e il piano transizione 5.0 nel Decreto PNRR 2024

transizione 5.0
Transizione 5.0

Con il Decreto Legge in vigore dal 2 marzo 2024 parte il piano Transizione 5.0 per il biennio 2024 e 2025 che permette alle imprese di accedere ad un credito di imposta fino al 45 per cento per l’acquisto di beni strumentali nuovi se si rispettano i requisiti previsti di risparmio energetico. 

Infatti, il credito di imposta che spetterà alle imprese è del 35 per cento fino a 2,5 milioni di euro in investimenti in beni strumentali materiali e immateriali, e fino al 45 per cento se c’è una forte riduzione dei consumi energetici. 

Per accedere a questa agevolazione, le imprese beneficiarie devono presentare progetti di innovazione che coinvolgono beni materiali e immateriali come nel piano Transizione 4.0, con l’aggiunta della novità sul risparmio energetico e degli investimenti su formazione del personale ed autoproduzione di energia da fonti rinnovabili

L’accesso al credito di imposta Transizione 5.0 è subordinato alla produzione della certificazione dal revisore legale dei conti e per quelle imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti sono previsti ulteriori 5.000 euro di rimborso dei costi da società o professionisti di revisione iscritti al Registro A del registro di categoria. 

Il PNRR ed il piano Transizione 5.0: il decreto legge 2 marzo 2024 

Il Decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, MIMIT, n. 19/2024 pubblicato in Gazzetta Ufficiale con le disposizioni per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sono pubblici i dettagli relativi al nuovo piano Transizione 5.0

Il decreto prevede il finanziamento complessivo per gli anni 2024 e 2025 del credito d’imposta Transizione 5.0 con 13 miliardi di euro per la transizione digitale e green delle imprese italiane. 

Il credito di imposta sarà riconosciuto alle imprese per gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e per le spese per la formazione del personale per apprendere e migliorare le competenze nelle tecnologie per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi ed è pari a:

  • 35 per cento sugli investimenti fino a 2 milioni e mezzo di euro;
  • 15 per cento sugli investimenti oltre i 2 milioni e mezzo di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • 5 per cento sugliinvestimenti che superano i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro all’anno. 

Queste percentuali sono aumentate con un bonus di credito di imposta se le imprese raggiungono gli obiettivi di risparmio energetico e pari rispettivamente a:

  • al 40 per cento, 20 per cento e 10 per cento, per la riduzione dei consumi di energia della struttura produttiva localizzata in Italia superiore al 6 per cento o, in alternativa, l’abbassamento dei consumi energetici dei processi relativi all’investimento oltre il 10 per cento;
  • al 45 per cento, 25 per cento e 15 per cento, per la riduzione dei consumi di energia della struttura produttiva localizzata in Italia superiore al 10 per cento o, in alternativa, l’abbassamento dei consumi energetici dei processi relativi all’investimento oltre il 15 per cento.

Il piano di investimento deve prevedere il collegamento al sistema di gestione della produzione aziendale con la riduzione minima dei consumi al 3 per cento, 5 per cento per i processi riguardanti l’investimento, a meno di aumentare l’abbassamento dei consumi di energia per accedere agli aumenti di credito di imposta elencati qui sopra mentre per le imprese di nuova costituzione sono calcolati sui consumi energetici medi annui. 

Il piano Transizione 4.0 e Transizione 5.0

piano transizione 5.0
Piano transizione 5.0

Il credito di imposta di Transizione 4.0 non è cumulabile con quello della Transizione 5.0 per quanto riguarda la sua applicazione sugli stessi costi sostenuti ma si può usufruirne per i beni già previsti dal piano nazionale transizione 4.0 se si raggiungono gli obiettivi di risparmio energetico mentre il credito di imposta è sommabile anche con gli investimenti nelle ZES, le Zone Economiche Speciali se non superano i limiti agevolabili.

L’introduzione della certificazione per la riduzione dei consumi energetici prodotta dai revisori ha portato questi ultimi a dover ex ante ed ex post:

  • verificare la possibilità di tale riduzione dei consumi con gli investimenti da effettuare;
  • dopo l’effettuazione degli investimenti, certificare la connessione dei beni acquistati con il sistema aziendale di gestione della produzione o della rete di fornitura. 

In questo caso, alle PMI è riconosciuto un credito di imposta aggiuntivo di 10.000 euro per le spese di certificazione che non possono superare i 5.000 euro. 

Il revisore deve controllare anche le fatture documentate che devono essere presenti all’interno dei registri contabili prodotti dall’impresa. 

Le Imprese residenti nel territorio nazionale possono accedere ai benefici di Transizione 5.0 e per la determinazione del risparmio energetico nel piano di transizione green delle imprese attraverso l’invio del modello standardizzato messo disposizione dal Gestore dei servizi energetici telematicamente che controllata la documentazione, comunicherà al MIMIT le imprese ammesse all’agevolazione con l’importo prenotato. 

Il credito di imposta può essere utilizzato solo in compensazione con il Modello F24 da inviare all’Agenzia delle Entrate mentre serve il decreto attuativo di MEF e Ministero delle imprese per la quantificazione del risparmio energetico ottenuto e per l’attuazione del credito. 

Per approfondire l’argomento, leggi:

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