Contributi pubblici: basta il revisore interno alle imprese

La Legge di Bilancio 2025 è stata approvato ed un emendamento all’articolo 112 ha modificato il contenuto che riguardava l’obbligo per le imprese che ricevono contributi pubblici superiori al limite di 100mila euro di integrare il proprio organo revisore con un rappresentante del MEF.
Infatti, la modifica apportata a questo articolo della Legge di Bilancio di quest’anno ha tolto l’obbligo di integrare il collegio sindacale e di revisione con un rappresentante del Ministero dell’Economia e delle Finanze per svolgere le attività di rendicontazione delle imprese che ricevono aiuti pubblici per somme superiori a 100mila euro, senza l’attuazione di controlli rafforzati.
Questo cambiamento ha come obiettivo quello di calibrare al meglio obblighi e requisiti in rapporto alle caratteristiche dell’impresa che beneficia dei contributi statali con l’importo ricevuto come aiuto dello Stato, semplificando l’intero processo con solo un revisore interno quando le somme pubbliche ricevute non sono significative.
Le nuove normative dovranno stabilire quando le imprese avranno l’obbligo di effettuare la rendicontazione con la presenza di un revisore MEF, ovvero descrivere all’interno di una relazione annuale quali sono state le somme ricevute e come le hanno utilizzate in base agli obiettivi prefissati che hanno permesso loro di riceverle. Queste disposizioni dovranno fissare a quanto ammontano gli importi considerati significativi per essere rendicontati dalle aziende seguendo linee guida e decreti attuativi previsti entro i primi tre mesi del 2025.
Il controllo interno dei contributi pubblici alle imprese

L’emendamento all’articolo 112 della Legge di Bilancio approvato dalla Commissione Bilancio della Camera dei Deputati ha stabilito che gli organi di controllo, sia quelli già presenti che quelli ancora da istituire, di enti, fondazioni, organismi e società che percepiscono contributi pubblici, anche in maniera non diretta o in altra forma devono:
- verificare che chi ha ricevuto gli importi pubblici li abbia utilizzati secondo gli scopi che hanno portato alla loro erogazione;
- inviare al MEF ogni anno una relazione che illustri i risultati dei controlli eseguiti con le relative prove ed una descrizione analitica riguardante l’utilizzo degli aiuti pubblici conforme a quanto specificato nell’apposito bando.
Con la modifica introdotta nelle Legge di Bilancio approvata definitivamente a fine anno, spetta ai revisori contabili delle imprese controllare che i fondi pubblici erogati alle imprese siano stati impiegati secondo quanto stabilito dalle regole che hanno permesso la loro concessione, senza che gli organi interni di verifica siano integrati da un rappresentante del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Le criticità relative al mancato controllo esterno sui contributi pubblici alle imprese

La decisione di eliminare la verifica esterna agli organi di controllo per le imprese alle quali lo Stato eroga contributi pubblici e del limite significativo pari a 100mila per rendere obbligatoria la rendicontazione annuale sull’utilizzo dei fondi erogati tramite la presenza al loro interno di un revisore nominato dal MEF ha portato a molte critiche da parte degli addetti ai lavori.
Infatti, la prima critica a questo passo indietro fatta da commercialisti, consulenti e revisori legali riguarda la mancanza di un importo certo riguardo al limite per avere l’obbligo di rendicontazione, creando dubbi ed incertezze tra le imprese che beneficiano dei contributi pubblici. Inoltre, un’altra difficoltà è quella relativa all‘assenza di una previsione che concerne la determinazione del dettaglio richiesto nella descrizione sull’utilizzo dei fondi pubblici e della loro aderenza agli obiettivi prefissati per la loro erogazione da inserire all’interno della rendicontazione, oltre alle modalità di invio e conservazione non ancora decise.
Infine, ci sono dei dubbi anche riguardanti l’obbligo o meno per le SRL di avere un organo di controllo con un revisore del MEF per verificare ed effettuare la rendicontazione di queste imprese quando ricevono contributi pubblici rilevanti anche se per la Legge non lo dovrebbero avere, ovvero quando per due esercizi consecutivi non superano 4 milioni di euro di attivo dello stato patrimoniale, 4 milioni di euro di ricavi da vendite e prestazioni e la media di venti dipendenti durante l’esercizio in questione senza dover effettuare la redazione del bilancio consolidato e senza avere il controllo altro società che devono avere un revisore.
In attesa di disposizioni normative che chiariscano quando e per quali importi significativi serva il controllo esterno delle imprese con un revisore del Ministero dell’Economia e delle Finanze nell’organo di verifica dei conti per la rendicontazione degli aiuti pubblici ricevuti, puoi compilare il form per ricevere informazioni e beneficiare dell’attività dei nostri revisori legali dei conti in merito alla rendicontazione delle imprese.
