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Registro dei revisori legali: fissato il contributo annuale 

albo revisori contabili
Albo revisori contabili

Il Decreto ministeriale del 29 dicembre 2023 ha fissato a 47 euro il contributo annuale dovuto dai revisori iscritti presso il Registro revisori legali. 

Il contributo potrà essere pagato a partire dal primo gennaio 2024 entro il 31 gennaio presso:

  • i pagamenti SPC dell’Agenzia per l’Italia digitale PagoPA;
  • gli strumenti di pagamento forniti dagli intermediari autorizzati.

Invece, per il 2025, tale contributo annuale è stato fissato a 57 euro e non è frazionabile in base alla durata della propria iscrizione nel corso dell’anno stesso. 

Analizziamo chi può iscriversi al Registro Revisori contabili e quali sono i requisiti richiesti per singoli e persone giuridiche.

Registro dei revisori legali e di revisione legale 

Ad essere obbligati al pagamento del contributo annuale per il Registro professionale i revisori e le società di revisione legale iscritti nelle sezioni A o B alla data del primo gennaio dell’anno di versamento dello stesso. 

Infatti, per i soggetti che si iscrivono nel corso dell’anno, il pagamento del contributo annuale sarà corrisposto a partire dall’annualità successiva a quella dell’iscrizione. 

Ogni anno, il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica sul suo sito le modalità di pagamento, le coordinate per la sua esecuzione e la scadenza per effettuarlo. 

Vediamo insieme come iscriversi al Registro revisori legali

Chi può iscriversi al Registro revisori legali 

L’iscrizione al Registro revisori legali permettono ai professionisti del settore di poter esercitare. Possono iscriversi a questo registro le persone fisiche che:

  • posseggono i requisiti di onorabilità (non devono essere interdetti temporaneamente o sospesi dagli uffici di direzione delle persone fisiche e delle imprese, non devono avere in loro capo misure preventive dall’autorità giudiziaria, non aver subìto condanne definitive superiori a 6 mesi per reati che riguardano le attività bancarie, finanziarie, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e strumenti di pagamento, ed in materia di società e consorzi, superiori ad un anno per reati contro la pubblica Amministrazione ed a livello tributario, superiore a due anni per reati non colposi, anche se ottenute all’estero;
  • aver conseguito un titolo di laurea triennale in Scienze dell’economia e della gestione aziendale o Scienze economiche oppure magistrale in Scienze dell’economia, Scienze economiche aziendali, Finanza, Scienze della politica Scienze economiche per l’ambiente e la cultura, Scienze delle pubbliche amministrazioni, Giurisprudenza, Scienze statistiche, Scienze statistiche attuariali e finanziarie, altri diplomi di laurea del vecchio ordinamento in economia e commercio, statistica, giurisprudenza, scienze politiche, scienze delle pubbliche amministrazioni ed equipollenti anche ottenute all’estero;
  • aver svolto il tirocinio triennale sulla base delle regole che si possono trovare nell’articolo 3 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n 39;
  • aver superato l’esame di idoneità professionale

Prevista una prova attitudinale per l’iscrizione di chi è abilitato alla revisione in Paesi UE o Stati terzi. Invece, per le persone giuridiche direvisione, possono richiedere l’iscrizione:

registro dei revisori legali
Registro dei revisori legali
  • coloro che rispettano i requisiti di onorabilità per le stesse fattispecie valide per i singoli revisori più il fatto di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza contenute nell’articolo 2382 del codice civile;
  • la maggioranza del Consiglio di Amministrazione o del Consiglio di Gestione ha l’abilitazione ottenuta in Italia o in uno degli Stati membri dell’UE iscritte nel Registro revisori contabili e per le imprese semplici, in nome collettivo o in accomandita semplice conta la maggioranza numerica, per quelle per azioni ed in accomandita le  azioni sono nominative e non trasferibili attraverso girata e per quelle per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata la maggioranza dei diritti di voto spetta a coloro che sono abilitati alla revisione in uno degli Stati UE. 

Il Ministero dell’Economia, mediante la Ragioneria Generale dello Stato, svolge il controllo delle abilitazioni, delle iscrizioni, della tenuta del Registro dei revisori, della vigilanza sui revisori e sulle attività di revisione che non hanno incarichi su enti di interesse pubblico. 

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