Il revisore contabile ha il compito di esaminare e verificare la corretta tenuta dei libri contabili di un’azienda. Le sue responsabilità sono molteplici e vanno dalla valutazione della veridicità delle informazioni fornite dalla gestione aziendale alla verifica della conformità alla legge dei documenti di contabilità prodotti. È inoltre suo dovere segnalare eventuali irregolarità o inadempienze riscontrate e fornire un giudizio professionale riguardo la contabilità dell’azienda.
Il revisore deve essere in grado di garantire l’indipendenza e l’imparzialità della sua attività, agendo con la massima diligenza e professionalità, seguendo i principi di revisione.
La sua figura è quindi fondamentale per la tutela degli interessi degli azionisti e del pubblico, assicurando la trasparenza e affidabilità dei conti dell’azienda.
Le responsabilità del revisore contabile nei confronti delle aziende e degli azionisti
I revisori e le società di revisione incorrono nelle responsabilità nei confronti della società, dei soci e dei terzi ai quali hanno provocato un danno dallo svolgimento della loro attività.
Infatti, in caso di illecito derivante dallo svolgimento dell’attività di revisione sono stabilite dall’art. 15 d.lgs. 39/2010 le responsabilità del revisore che riguardano i danni frutto di:
- inadempimento ai doveri:
- fatti illeciti compiuti.
Le responsabilità del revisore e delle società di revisione devono essere riscontrate in base alle fattispecie che hanno causato il danno verso le società, gli azionisti ed i terzi.
Il decreto legislativo prevede la prescrizione di cinque anni dalla data di revisione e della redazione del bilancio per azionare la richiesta di risarcimento del danno nei confronti dei revisori responsabili.
Le sanzioni per la responsabilità del revisore contabile
Le sanzioni amministrative e penali per la responsabilità del revisore sono previste dall’ordinamento giuridico italiano e riguardano in particolare le violazioni delle norme del codice civile:
- sulla revisione contabile e la falsificazione dei documenti di contabilità;
- l’inosservanza delle norme relative all’indipendenza e all’imparzialità del revisore;
- la non corretta compilazione dei conti annuali;
- la mancata segnalazione di violazioni da parte dei soggetti controllati.
Le sanzioni amministrative per il revisore per irregolarità nell’esercizio della sua attività o non complete oppure mancate comunicazioni per l’aggiornamento del Registro dei revisori, nei confronti di revisori e società di revisione possono essere decise dal Mef e possono portare a:
- una sanzione pecuniaria da 1.000 a 150.000 euro;
- la sospensione, la revoca o l’interdizione dall’esercizio della professione di revisore per 5 anni.
- l’impossibilità di esercitare nuovi incarichi per tre anni;
- la revoca degli incarichi di revisione;
- la cancellazione dal Registro dei revisori.
Le sanzioni amministrative per irregolarità nell’attività di revisione decise dalla Consob nei confronti degli Enti di Interesse pubblico possono portare a:
- una sanzione pecuniaria da 10.000 a 500.000 euro;
- proporre la sospensione, la revoca o l’interdizione dall’esercizio della professione di revisore per 5 anni;
- la revoca degli incarichi di revisione;
- proporre al Mef la cancellazione dal Registro professionale.
Le sanzioni penali possono invece riguardare le seguenti fattispecie:
- la riscontrata falsa irregolarità nelle comunicazioni o nelle relazioni nei confronti dei responsabili della revisione legale;
- la corruzione dei revisori;
- compensi illegali;
- impedimento del controllo;
- relazioni patrimoniali illecite con la società ad essere oggetto della revisione.
Per queste fattispecie si procede d’ufficio e le sanzioni penali previste sono di:
- fino a un anno di reclusione per la la riscontrata falsa irregolarità nelle comunicazioni o nelle relazioni nei confronti dei responsabili della revisione legale se essa non comporta danno patrimoniale, fino a quattro anni se esso si realizza, da uno a cinque anni se commesso da EIP (la pena può essere inflitta anche a amministratori, direttori generali o sindaci della società revisionata che si sono adoperati in accordo con il responsabile);
- da tre a cinque anni di reclusione per la corruzione dei revisori (in caso di EIP la pena è aumentata da uno a cinque anni anche per gli amministratori, soci e dipendenti della società di revisione);
- ammenda fino a 75.000 euro per impedimento del controllo di documenti, ostacolando l’attività di revisione che può arrivare a diciotto mesi di arresto comporta danni a soci o a terzi (in caso di EIP le pene raddoppiano);
- reclusione da uno a tre anni e multa da 1.000 a 100.000 euro per l’accettazione di compensi illegali in denaro o in altra forma estranei a quelli contrattuali anche per amministratori, dirigenti e liquidatori della società revisionata che ha corrisposto tali compensi e per gli amministratori, i soci e i dipendenti della società che svolge la revisione che li accettano (le pene sono aumentate fino alla loro metà se si reca un grave danno alla società di revisione o a quella revisionata);
- da uno a tre anni di reclusione e multa da 206 a 2065 euro per gli amministratori, i soci responsabili della revisione e dipendenti della società di revisione che hanno rapporti patrimoniali illeciti con la società sottoposta a revisione con una società che la controlla (le pene sono aumentate fino alla loro metà se si comporta un grave danno alla società di revisione o a quella revisionata.
Le responsabilità del revisore rilevate dal Collegio Sindacale
Sei il collegio sindacale svolge la revisione le responsabilità contestate ai revisori ed alle società di revisione possono essere:
- la responsabilità civile;
- la responsabilità contrattuale;
- la responsabilità extracontrattuale;
- le responsabilità penali;
- le responsabilità amministrative.
Le responsabilità civili del revisore prevedono il risarcimento del danno procurato alla società per comportamento doloso o colposo del revisore per inadempienze o errori commessi nella sua attività, non seguendo i principi Isa Italia sulla procedura di revisione e influenzando il suo giudizio sul bilancio.
La responsabilità contrattuale deriva dalle disposizioni previste nel contratto stipulato tra revisore e società revisionata con la possibilità per queste ultime di richiedere il risarcimento del danno per inadempienza contrattuale e il danno d’immagine loro causato.
La responsabilità extracontrattuale del revisore riguarda:
- i soggetti terzi come soci, clienti, fornitori, dipendenti e istituti di credito che hanno interessi da proteggere e che hanno subito un danno dallo svolgimento della sua attività professionale negligente, colposo o dolosa;
- gli organi di controllo, i revisori interni e gli amministratori per mancate o incomplete informazioni fornite;
- gli organi di gestione per mancati consigli di miglioramento del controllo interno e delle strutture di amministrazione e contabili;
- la diffusione di dati o informazioni riservate a meno di richiesta degli organi di vigilanza o se previsto dalla Legge.
Le responsabilità penale per i revisori può riguardano le false comunicazioni sociali con reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni per le società quotate, per ingannare il pubblico o i soci della società revisionata con conseguente danno patrimoniale.
La responsabilità amministrativa coinvolge i soggetti pubblici e anche quelli privati che svolgono l’attività di revisione in qualità di incarico di servizio pubblico compiendo i reati di:
- corruzione di pubblico ufficiale per far ottenere all’ente qualcosa;
- il pubblico ufficiale riceve un compenso per realizzare un atto contrario ai suoi doveri.
Le sanzioni amministrative applicabili dalla Consob possono essere da 100.000 a 25 milioni di euro per abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato e possono essere inasprite fino a dieci volte il profitto per i guadagni di grandi entità per gli Enti ed i revisori.
Infine, per la quantificazione del danno a determinare la responsabilità del revisore e le sanzioni da applicare è il proprio contributo effettivo al danno cagionato ed alla condotta posta in essere riguardo all’attività di revisione legale.